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Sez. 1, Sentenza n. 9576 del 04/11/1996 (Rv. 500321 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE | Estremi - Comportamenti dei genitori inconciliabili con il diritto-dovere di istruire educare e mantenere la prole - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500321-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE

Perché si realizzi lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, non è necessario che da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abbandonare il figlio, ma è sufficiente che i genitori tengano un comportamento commissivo, ma soprattutto omissivo inconciliabile con l'esercizio del diritto - dovere di istruire, educare e mantenere i figli, loro imposto dall'art. 147 cod. civ. e, ancor prima, dall'art. 30 della Costituzione (riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva rigettato l'opposizione allo stato di adottabilità di due sorelle tunisine, entrambe minorenni, sul presupposto del rifiuto e del distacco da queste dimostrati per la famiglia naturale e dell'incapacità dei genitori di rendersi conto della reale portata del trauma da loro subito a seguito del defenestramento per mano della madre ed in conseguenza della morte del fratellino avvenuta nella medesime circostanze).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)