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Sez. 3, Sentenza n. 2680 del 30/03/1988 (Rv. 458371 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458371-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*

Il terzo comma dell'art. 2943 cod. civ., nell'attribuire efficacia interruttiva della prescrizione agli Atti di Costituzione in mora, si riferisce esclusivamente ad Atti rivestiti della Forma scritta, sicché debbono considerarsi inidonee a determinare l'interruzione le richieste di pagamento non rivolte in tale Forma. (Conf 999/87, mass n 450612; (Conf 2960/85, mass n 440693).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)