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Sez. 1, Sentenza n. 999 del 04/02/1987 (Rv. 450612 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450612-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - COSTITUZIONE IN MORA - FORMA SCRITTA - NECESSITÀ.*

Nell'ultimo comma dell'art. 2943 codice civile nell'attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione agli Atti di Costituzione in mora, S'intende far riferimento necessariamente ad Atti rivestiti della Forma scritta. Pertanto, poiché l'effetto interruttivo della prescrizione può essere prodotto solo dagli Atti espressamente indicati da tale norma, devono ritenersi inidonei ai fini predetti le richieste di pagamento non rivolte in Forma scritta. (Conf 2960/85, mass n 440693; (Conf 970/74, mass n 368903; (Conf 577/72, mass n 356604).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)