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Sez. L, Sentenza n. 2835 del 22/04/1986 (Rv. 445873 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE - IRRILEVANZA - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA ISCRIZIONE IN CASO DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO - ESCLUSIONE - DUPLICE PREVISIONE EX ART. 1, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 583 DEL 1977 - PRESUPPOSTO - ISCRIZIONE ALL'ALBO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445873-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PREVIDENZA - ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI - ESERCIZIO CONTINUATIVO DELLA PROFESSIONE - IRRILEVANZA - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA ISCRIZIONE IN CASO DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO - ESCLUSIONE - DUPLICE PREVISIONE EX ART. 1, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 583 DEL 1977 - PRESUPPOSTO - ISCRIZIONE ALL'ALBO - ESCLUSIONE.*

Dalla disposizione dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1967 n. 37 (sul riordinamento della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Geometri) - la quale, a differenza dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1955 n. 990 (abrogato dall'art. 43 della stessa legge n. 37 del 1967), prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla cassa predetta dei Geometri iscritti nell'albo professionale, indipendentemente dal requisito dell'Esercizio continuativo della professione - non può trarsi la conseguenza che la cancellazione dall'albo comporti anche la cessazione dall'iscrizione alla cassa, essendo tale conseguenza esclusa anche alla stregua dell'art. 20 della citata legge n. 37 del 1967, in quanto tale norma, per l'ipotesi di cancellazione dall'albo prima del conseguimento del diritto a pensione, implicitamente prevede, in alternativa alla cessazione dell'iscrizione alla cassa con la facoltà di chiedere la liquidazione una tantum dei contributi versati, la possibilità di conservazione della posizione assicurativa con contribuzione volontaria. Nè l'iscrizione all'albo professionale costituisce presupposto della duplice previsione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977 n. 583 (recante modificazioni ed integrazioni alla legge n. 37 del 1967), che, a decorrere dall'1 gennaio 1978, considera causa ostativa all'iscrizione alla cassa soltanto la coesistenza con altre forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o di altra attività esercitata, facendo comunque salva la facoltà di prosecuzione dell'Assicurazione in Forma volontaria - nonostante il venir meno dell'Obbligo d'iscrizione alla cassa - per i Geometri che, malgrado detta coesistenza, risultavano iscritti alla cassa medesima alla data del 31 dicembre 1977. (V 3675/82, mass n 421647).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 CORTE COST., Legge 24/10/1955 num. 990 art. 2, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 1, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 20, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 43, Legge 08/08/1977 num. 583 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)