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Sez. U, Sentenza n. 3675 del 17/06/1982 (Rv. 421647 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI - ISCRIZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI NELL'ALBO PROFESSIONALE - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421647-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI - ISCRIZIONE DI TUTTI GLI ISCRITTI NELL'ALBO PROFESSIONALE - OBBLIGATORIETÀ - CONSEGUENZE.*

L'art. 1 della legge 4 febbraio 1967 n. 37, sul riordinamento della cassa nazionale dei previdenza ed assistenza a favore dei Geometri, il quale, innovando alla precedente normativa, prevede come obbligatoria l'iscrizione alla cassa medesima di tutti gli iscritti nell'albo professionale, comporta che il diritto del geometra al trattamento assicurativo va riconosciuto in base all'obiettivo riscontro di detta iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività professionale. (V 724/81, mass n 411196; (V 4305/80, mass n 408175).*

Riferimenti normativi: Legge 24/10/1955 num. 990 CORTE COST., Legge 04/02/1967 num. 37 art. 1, Legge 04/02/1967 num. 37 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)