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Sez. 4, Sentenza n. 23130 del 18/06/2026 Cc. (dep. 23/06/2026) Rv. 290131-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE | Nozione di interesse - Requisiti - Interesse non patrimoniale - Rilevanza - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-06-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290131-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RICUSAZIONE

In tema di ricusazione, la nozione di interesse di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., richiamato dall'art. 223, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento alle cause di ricusazione del perito, è inclusiva dell'interesse non patrimoniale, purché specifico, giuridicamente rilevante e direttamente incidente sulla sfera soggettiva del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa a perito che, in epoca anteriore al conferimento dell'incarico, aveva frequentato un corso di specializzazione post-universitario, nel cui ambito il consulente di parte aveva svolto il ruolo di supervisore della produzione scientifica concernente il "master").

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. A, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 com. 1 lett. A CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 223 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)