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Sez. 6, Sentenza n. 4452 del 14/11/1997 Cc. (dep. 05/03/1998) Rv. 210839 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - IN GENERE | Interesse nel procedimento - Nozione - Esercizio legittimo di precedenti funzioni giurisdizionali - Riconducibilità alla nozione di interesse nel procedimento - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210839-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - ASTENSIONE - IN GENERE

In tema di astensione, l'"interesse nel procedimento", cui fa riferimento l'arte 36, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., è quello per il quale il giudice ha la possibilità di rivolgere a proprio vantaggio economico o morale l'attività giurisdizionale che è stato chiamato a svolgere nel processo oppure che si è venuta a creare sulla base di rapporti personali svoltisi al di fuori del processo, mentre tale nozione è esclusa qualora il giudice abbia legittimamente svolto precedenti funzioni giurisdizionali non interferenti con suoi personali interessi. (Fattispecie nella quale era stato denunciata la violazione del dovere di astensione sotto il profilo dell'interesse nel procedimento avendo il giudice, chiamato a giudicare di un appello cautelare, partecipato in precedenza al giudizio di riesame vertente sulla medesima misura).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)