Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 22/10/1954 (Rv. 881913 - 01)
CASSAZIONE - RICORSO - MOTIVI GENERICI - INAMMISSIBILITÀ.
CASSAZIONE - RICORSO - MOTIVI GENERICI - INAMMISSIBILITÀ.
È inammissibile, per violazione del disposto dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., il ricorso in Cassazione, nel quale non sia menomamente precisato in che consista la violazione di legge, che avrebbe portato alla pronunzia di merito, che si sostiene errata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)