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Sez. 3, Sentenza n. 4009 del 22/10/1954 (Rv. 881913 - 01)

CASSAZIONE - RICORSO - MOTIVI GENERICI - INAMMISSIBILITÀ.
Stato
decisa il 1954-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/881913-01

CASSAZIONE - RICORSO - MOTIVI GENERICI - INAMMISSIBILITÀ.

È inammissibile, per violazione del disposto dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., il ricorso in Cassazione, nel quale non sia menomamente precisato in che consista la violazione di legge, che avrebbe portato alla pronunzia di merito, che si sostiene errata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)