Sez. L, Sentenza n. 8013 del 14/08/1998 (Rv. 518051 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Funzione - Autosufficienza del ricorso ai fini dell'individuazione delle questioni - Requisiti autonomi - Esclusione - Specificazioni normative - Valenza di chiarimento dei motivi - Configurabilità - Motivi indeterminati o apodittici - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
Nel ricorso per cassazione il requisito della esposizione dei motivi di impugnazione - nella quale la specificazione dei motivi e l'indicazione espressa delle norme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi - mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, cosicché devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo con cui, per censurare la sentenza impugnata che, sulla base di uno specifico rilievo, aveva ritenuto giuridicamente inesistente la notificazione dell'atto di appello, si è apoditticamente affermata la perfetta regolarità della notifica stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)