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Sez. 2, Sentenza n. 351 del 10/01/2011 (Rv. 615836 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI | Artt. 889 e 890 cod. civ. - Differenze - Contenuto - Mancanza di apposita regolamentazione - Limite di due metri fissato dall'art. 889 cod. civ. - Estensione anche ai depositi nocivi o pericolosi - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615836-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI

In tema di distanze legali per pozzi e cisterne, l'art. 889 cod. civ. è norma di carattere generale, mentre il successivo art. 890 cod. civ. è norma di carattere specifico, che riguarda i depositi nocivi o pericolosi per i quali sussiste una presunzione assoluta di nocività e pericolosità; tuttavia, in assenza di una specifica regolamentazione, il limite di due metri fissato dall'art. 889 cod. civ. per i depositi "innocui" vale anche per i depositi nocivi o pericolosi (nella specie, cisterna di gasolio) in ossequio al principio di ragionevolezza e coerenza del sistema.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)