diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5052 del 28/04/1992 (Rv. 477015 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione | Taglio abusivo di piante - Infrazione - Accertamento - Verbale - Contenuto - Valore delle piante tagliate o del danno cagionato - Determinazione - Obbligo della autorità amministrativa precedente - Sussistenza - Verbale - Notificazione - Termine - Decorrenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477015-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Contestazione e notificazione

Ai sensi dell'art. 26 della legge forestale di cui R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, in caso di accertamento di infrazioni, l'autorità amministrativa procedente deve determinare il valore delle piante tagliate o del danno cagionato, per la proporzionale commisurazione della sanzione amministrativa, con la conseguenza che tale determinazione diviene parte integrante del verbale dell'accertamento da notificare al trasgressore e che il termine di notificazione previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 inizia a decorrere soltanto dal compimento della determinazione medesima, senza che, tuttavia, questa sia procrastinabile "ad libitum" dell' amministrazione, con una vanificazione della finalità del disposto dell'art. 14 cit., dovendo intervenire entro tempi ragionevoli, la cui individuazione, in caso di contestazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivata. (Nella specie, formulando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del merito aveva ritenuto irragionevole un ritardo di circa tre anni fra l'accertamento dell'infrazione consistita nel taglio abusivo di piante per la costruzione di una strada di ampiezza notevolmente maggiore di quella autorizzata ed il conteggio delle piante medesime).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 26 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)