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Sez. 2, Sentenza n. 11187 del 14/05/2009 (Rv. 608125 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Sanzioni amministrative di cui alla legge n. 898 del 1986 - Termine di centottanta giorni in caso di mancata contestazione immediata - Decorrenza dal momento della conclusione dell'accertamento - Sussistenza - Domanda di sanatoria presentata dal privato - Spostamento del termine - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608125-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

I termini previsti dall'art. 4 della legge n. 898 del 1986 - in base al quale, per le violazioni amministrative previste dagli artt. 2 e 3 della legge medesima, ove non sia avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato nel termine di centottanta giorni - cominciano a decorrere dal momento in cui l'Amministrazione ha concluso i propri accertamenti, senza che possa aversi una dilatazione dei tempi in conseguenza dell'iniziativa del privato che presenti un'istanza di sanatoria dall'esito istituzionalmente incerto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione ad un'ingiunzione di pagamento emessa per l'indebita percezione di un contributo per il rimboschimento, sul rilievo che la contestazione era avvenuta dopo il decorso del termine di centottanta giorni e che l'avvenuta presentazione, da parte del privato, di una variante in sanatoria non poteva prolungare i normali tempi di accertamento dell'infrazione).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)