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Sez. 3, Sentenza n. 2519 del 30/04/1979 (Rv. 398848 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ABOLIZIONE EX LEGGE N 793 DEL 1977 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DURANTE IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398848-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - DEPOSITO PER IL CASO DI SOCCOMBENZA - ABOLIZIONE EX LEGGE N 793 DEL 1977 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DURANTE IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - CONSEGUENZE.*

La disposizione transitoria dell'art 11 della legge 18 ottobre 1977 n 793, sull'abolizione del deposito per soccombenza, dispone, con riguardo ad ogni stato e grado del processo e non con riferimento al solo giudizio di primo grado, che nei processi in corso, alla data di entrata in vigore della legge medesima, non puo essere dichiarata l'inammissibilita dell'opposizione a decreto ingiuntivo per violazione delle abrogate norme sul deposito per il caso di soccombenza e, pertanto, qualora detta legge sia entrata in vigore durante il giudizio di legittimita, instaurato contro la sentenza che abbia dichiarato l'inammissibilita dell'opposizione per violazione dell'abrogato art 651 cod proc civ (nella specie; per omessa indicazione degli estremi della quietanza del deposito), deve, anche di ufficio, cassarsi la sentenza medesima con rinvio ad altro giudice per l'esame del merito della controversia. (Conf 3381/78, mass n 392824).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 651 CORTE COST., Legge 18/10/1977 num. 793 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)