Sez. 4, Sentenza n. 16097 del 21/01/2009 Cc. (dep. 16/04/2009) Rv. 243635 - 01
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Piantagione - Sequestro a campione delle piante e distruzione delle rimanenti - Legittimità - Modalità della campionatura.
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI
In caso di rinvenimento di una piantagione destinata alla produzione di sostanze stupefacenti, la polizia giudiziaria ben può limitare il sequestro ad alcune piante scelte a campione, procedendo contestualmente alla distruzione delle altre, e nella selezione delle piante da sottoporre al vincolo, non deve adottare le modalità previste dall'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, atteso che tale disposizione disciplina la campionatura dello stupefacente già oggetto di cautela reale e non l'estrazione preliminare alla sua apposizione.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 87
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)