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Sez. 4, Sentenza n. 43184 del 20/09/2013 Ud. (dep. 22/10/2013) Rv. 258094 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Nullità dell'atto di campionatura per violazione dell'art. 87 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258094-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

In caso di rinvenimento di una piantagione destinata alla produzione di sostanze stupefacenti, la nullità dell'atto di campionatura per la violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R. n. 309 del 1990, riferendosi a un'attività successiva al sequestro delle piante, non comporta l'invalidità del sequestro né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso.(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione della corte territoriale che, considerata la nullità del procedimento di campionatura, aveva ritenuto provata la responsabilità dell'imputato limitatamente alle piante cadute in sequestro e alla quota di principio attivo in esse rilevata, riconoscendo perciò l'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. cit.).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)