Sez. 1, Sentenza n. 5042 del 13/02/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164535 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - DETERMINAZIONE.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - DETENZIONE DI MODICA QUANTITÀ - NOZIONE - DETERMINAZIONE.*
La modica quantità di sostanza stupefacente, ex art. 72 legge 22 dicembre 1975 n. 685, va determinata in riferimento non solo al quantitativo, ma anche alla natura della sostanza e deve essere intesa nel senso che il quantitativo detenuto non deve superare il numero di dosi necessario a soddisfare le esigenze di una sola persona per qualche giorno. (V mass n 154757).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)