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Sez. L, Sentenza n. 1475 del 30/03/1978 (Rv. 390852 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - AUMENTI PERIODICI PER ANZIANITA - CORRESPONSIONE IN MISURA DIVERSA AD IMPIEGATI SVOLGENTI LE STESSE MANSIONI NELLA STESSA IMPRESA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 36 COST - ESCLUSIONE - CLAUSOLE DEI CONTRATTI COLLETTIVI COLLEGANTI TALE DIVERSITA AI DIVERSI MOMENTI DI ASSUNZIONE DEGLI IMPIEGATI - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390852-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - AUMENTI PERIODICI PER ANZIANITA - CORRESPONSIONE IN MISURA DIVERSA AD IMPIEGATI SVOLGENTI LE STESSE MANSIONI NELLA STESSA IMPRESA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 36 COST - ESCLUSIONE - CLAUSOLE DEI CONTRATTI COLLETTIVI COLLEGANTI TALE DIVERSITA AI DIVERSI MOMENTI DI ASSUNZIONE DEGLI IMPIEGATI - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Il fatto che gli aumenti periodici del salario per anzianita (nella specie, quelli previsti dall'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per gli impiegati delle province dell'Italia settentrionale, reso esecutivo erga omnes con DPR n 1097 del 1960, nonche dall'accordo interconfederale 14 giugno 1952, reso esecutivo erga omnes con DPR n 1061 del 1961) vengano corrisposti in misura diversa ad impiegati che svolgono le stesse mansioni nella stessa impresa non contrasta con gli artt 36 e 3 Costituzione, e percio non rende nulle ex artt 1418 e 1343 cod civ le clausole dei contratti collettivi, che stabiliscono la differenziazione in relazione ai diversi momenti di assunzione degli impiegati. Infatti l'art 36 Costituzione, imponendo una retribuzione minima che assicuri al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, non concerne gli accessori della retribuzione stessa della quale si lamenti l'inferiorita al detto minimo. L'art 3 Costituzione, poi, se vincola il legislatore alla parita di trattamento delle situazioni eguali, non vincola il privato nell'Esercizio dell'autonomia negoziale, anche quando trattisi di autonomia collettiva e non e violato nel caso di disciplina intertemporale, che necessariamente corrisponde a situazioni di fatto diverse temporalmente e cosi diversamente valutabili. (V 3412/74, mass n 371926).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Contr. Coll. 30/03/1946, Contr. Coll. 14/06/1952, DPR 28/07/1960 num. 1097 CORTE COST., DPR 20/07/1961 num. 1061

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)