Sez. L, Sentenza n. 3412 del 07/11/1974 (Rv. 371926 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - COMPENSI INTEGRATIVI - PRECETTO COSTITUZIONALE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - COMPENSI INTEGRATIVI - PRECETTO COSTITUZIONALE DELL'EQUA RETRIBUZIONE - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
L'art 36 della Costituzione non sancisce il principio della parita di trattamento economico tra i lavoratori con eguali mansioni, bensi statuisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantita e qualita del lavoro svolto ed, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a se ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Da cio deriva che la pretesa del lavoratore a compensi integrativi di carattere accessorio non potrebbe fondarsi sull'art 36 della Costituzione, anche se tempestivamente proposta a tale titolo nel giudizio del merito, se non adducendo che la retribuzione corrisposta senza le dette competenze non e adeguata alla quantita e qualita di lavoro svolto e non e sufficiente ai bisogni della famiglia, circostanza da accertare nel giudizio di merito. (V 1579'67, mass n 328360).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)