Sez. 1, Sentenza n. 5377 del 16/06/1997 (Rv. 505213 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - IN GENERE (RAPPRESENTANZA) | Art. 61 d.P.G.P. Bolzano n. 9 del 1980 - Portata - Norma regolamentare dettante regole di organizzazione - Configurabilità - Norma costituente diritti soggettivi in capo ai privati - Esclusione.
COMMERCIO - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - IN GENERE (RAPPRESENTANZA)
La disposizione dell'art. 61 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 9 del 18 marzo 1980 (secondo cui coloro a favore dei quali sia stato deciso un ricorso avverso il diniego di una autorizzazione "hanno diritto di ottenere dall'autorità competente il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività commerciale entro 30 giorni dalla data del ricevimento della decisione"), approvato in attuazione della legge provinciale n. 68 del 1978 e costituente, quindi, espressione di un potere normativo secondario attribuito dalla legge provinciale (la cui interpretazione è direttamente sindacabile in sede di legittimità ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), non determina l'insorgere di un diritto soggettivo in capo al privato, bensì ha la mera funzione di dettare regole sollecitatorie di organizzazione a carico dell'Ente onerato.
Riferimenti normativi: Legge Prov. Bolzano 24/10/1978 num. 68 CORTE COST., Decr. Pres. Giunta Provv. Bolzano 18/03/1980 num. 9 art. 61, Preleggi art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)