diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8610 del 02/10/1996 (Rv. 499858 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE | Regolamento per il trattamento di quiescenza e regolamento organico del personale dell'ente - Natura giuridica - Fonte di diritto oggettivo ex art. 1 disp.prel. cod. civ. - Rinvio ad essi da parte dell'art. 9 della legge n. 698 del 1975 modificata dall'art. 5 della legge n. 563 del 1977 - Natura di rinvio formale - Sussistenza - Indennità di buonuscita in aggiunta all'indennità di anzianità - Spettanza - Presupposti.
Stato
decisa il 1996-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499858-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE

Il regolamento per il trattamento di quiescenza del personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'O.N.M.I. (Opera nazionale maternità ed infanzia), deliberato dal Consiglio centrale dell'ente con atti n. 29 del 16 febbraio 1968, n. 76 del 3 ottobre 1968 e n. 116 del 27 marzo 1968, ed approvato con decreto interministeriale del 5 agosto 1969 n. 300.9/822, nonché il regolamento organico per il personale dell'ente in data 23 marzo 1967, pure approvato con decreto ministeriale - dai quali, in base al rinvio operato dall'art. 9, secondo comma, della legge 28 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'art. 5 della legge 1 agosto 1977 n. 563, deve essere desunta la disciplina del trattamento di fine rapporto degli ex dipendenti dell'Opera per il periodo di servizio prestato alle dipendenze della stessa - sono fonti di diritto oggettivo ai sensi dell'art. 1 delle preleggi, espressione di un potere normativo (secondario) espressamente attribuito dalla legge, con la conseguenza che l'erronea interpretazione delle stesse da parte del giudice di merito può essere denunciata in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Sulla base della suddetta normativa regolamentare, alla quale l'art. 9 sopra citato opera un rinvio da considerarsi formale e non già materiale, l'indennità di buonuscita, in aggiunta all'indennità di anzianità è attribuita solo ai dipendenti in servizio al 6 ottobre 1967 che abbiano esercitato entro cinque anni il diritto di chiedere l'iscrizione alla C.P.D.E.L. o alla Cassa per le pensioni ai sanitari.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 01/08/1977 num. 563 art. 5 CORTE COST., Preleggi art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)