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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9339 del 04/04/2019 (Rv. 653421 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Ammissibilità - Condizioni - Difficoltà nella determinazione del danno - Inclusione.
Stato
decisa il 2019-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653421-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

La liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)