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Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 17/05/2000 (Rv. 536613 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Applicabilità - Condizioni - Difficoltà nella determinazione del danno - Inclusione.
Stato
decisa il 2000-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536613-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

La liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 cod. civ. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa. Il giudizio, concernente sia l'ammissibilità della liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. sia l'ammontare del danno equitativo liquidato, essendo di puro fatto, si sottrae al controllo di legittimità, sempre che non sia infirmato da errori logici o giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)