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Sez. 1, Sentenza n. 5446 del 19/10/1981 (Rv. 416157 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416157-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Non adempie all'Obbligo di motivazione il giudice del merito che nel disattendere il parere del consulente tecnico perché fondato su dati empirici e ricavati da un ragionamento sommario, non ponga a base delle diverse conclusioni raggiunte gli elementi ed i dati sulla cui base è pervenuto alle conclusioni stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)