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Sez. 2, Sentenza n. 5665 del 18/10/1988 (Rv. 460203 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DAL PARERE DEL TECNICO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460203-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - DISSENSO DAL PARERE DEL TECNICO - AMMISSIBILITÀ.*

La decisione di far ricorso alla consulenza tecnica, quale strumento tecnicamente più funzionale ed efficace per lo accertamento dei fatti essenziali ai fini del giudizio non vincola per questo il giudice al parere espresso dal consulente, potendo egli dissentire dallo stesso qualora nel suo libero apprezzamento ritenga le conclusioni dell'ausiliare non sorrette da adeguata motivazione o per altre convincenti ragioni. (V 2785/87, mass n 451901; (V 3384/85, mass n 441054; (V 3932/84, mass n 435896; (V 6714/82, mass n 424352; (V 5447/81, mass n 416164; (V 5446/81, mass n 416157).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 591, Cod. Civ. art. 602, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)