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Sez. 3 - , Sentenza n. 16476 del 03/03/2020 Ud. (dep. 29/05/2020) Rv. 278967 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 – Abbattimento di manufatto e nuova edificazione – Superamento del limite del 30 % rispetto al volume del manufatto originario – Reato – Configurabilità.
Stato
decisa il 2020-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278967-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di reati paesaggistici, la fattispecie di cui all'art. 181, comma 1-bis, d.lgs. 12 gennaio 2004, n. 42, nel caso di abbattimento di una costruzione e di successiva edificazione, in zona vincolata, di un nuovo manufatto in assenza della prescritta autorizzazione, è integrata ove lo stesso abbia un volume superiore al trenta per cento rispetto a quello della costruzione originaria, anche se il volume complessivo del nuovo manufatto sia inferiore a mille metri cubi, mentre, qualora tale limite percentuale non sia superato, il reato è configurabile allorchè siano superati i limiti volumetrici alternativamente previsti dalla norma con riferimento all'ampliamento e alla nuova costruzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2004 num. 42 art. 181 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)