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Sez. 1, Sentenza n. 3066 del 09/07/1977 (Rv. 386627 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - LIMITI - RISCATTO INDIVIDUALE E SOCIALE DEI GENITORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386627-01

ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - LIMITI - RISCATTO INDIVIDUALE E SOCIALE DEI GENITORI - ESCLUSIONE.*

In tema di adozione speciale, la dichiarazione dello stato di adottabilita, ai sensi e nei casi di cui all'art 314'4 cod civ, mira ad assicurare al minore, in situazione di abbandono, un'adeguata assistenza morale e materiale. Ne consegue che tale interesse preminente del minore medesimo non puo essere sacrificato in relazione a considerazioni attinenti all'esigenza di promuovere il riscatto individuale e sociale dei genitori, responsabili di quella situazione d'abbandono. (V 3420/74, mass n 371928).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 bis, Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)