Sez. 1, Sentenza n. 3066 del 09/07/1977 (Rv. 386627 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - LIMITI - RISCATTO INDIVIDUALE E SOCIALE DEI GENITORI - ESCLUSIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITA - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI CONOSCIUTI ED ESISTENTI - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - LIMITI - RISCATTO INDIVIDUALE E SOCIALE DEI GENITORI - ESCLUSIONE.*
In tema di adozione speciale, la dichiarazione dello stato di adottabilita, ai sensi e nei casi di cui all'art 314'4 cod civ, mira ad assicurare al minore, in situazione di abbandono, un'adeguata assistenza morale e materiale. Ne consegue che tale interesse preminente del minore medesimo non puo essere sacrificato in relazione a considerazioni attinenti all'esigenza di promuovere il riscatto individuale e sociale dei genitori, responsabili di quella situazione d'abbandono. (V 3420/74, mass n 371928).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 bis, Cod. Civ. art. 314 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)