Sez. 1, Sentenza n. 3420 del 08/11/1974 (Rv. 371928 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - FINALITA - TUTELA DELL'INTERESSE DEL MINORE - ESTENSIONE - TUTELA DEL NUCLEO FAMILIARE - LIMITI.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - IN GENERE - FINALITA - TUTELA DELL'INTERESSE DEL MINORE - ESTENSIONE - TUTELA DEL NUCLEO FAMILIARE - LIMITI.*
In tema di adozione speciale il sistema instaurato dalla legge 5 giugno 1967, n 431, mira a tutelare non interessi di discendenza e patrimoniali, ma unicamente l'interesse del minore a svilupparsi in seno ad una famiglia cui sia legato da vincoli affettivi; pertanto la legge non ravvisa alcun diritto intangibile dei genitori sui figli allorche l' interesse di questi chiaramente risulti compromesso rispetto ad altre piu soddisfacenti sistemazioni. Infatti, alla stregua del fondamentale principio della tutela della persona e dei suoi diritti inviolabili, il nucleo familiare, fondato o meno sul sangue, viene tutelato dall'ordinamento nella misura in cui appare rispondente alla sua fondamentale funzione di assicurare lo sviluppo della personalita. (Conf 11'72, mass n 355660).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 314 bis, Legge 05/06/1967 num. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)