diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5684 del 01/12/1978 (Rv. 395474 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO E RENDITA - CUMULO - DIVIETO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1978-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395474-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITA E RENDITA - IN GENERE - RISARCIMENTO DEL DANNO E RENDITA - CUMULO - DIVIETO - ESTENSIONE.*

La norma contenuta nell'art 10, commi sesto e settimo, del DPR 30 giugno 1965, n 1124, la quale proibisce il cumulo del risarcimento del danno e del trattamento previsto dalle norme sull'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che comportano l'erogazione di una rendita a favore dell'infortunato o dei superstiti, va interpretata nel senso che la rendita da defalcare, previa capitalizzazione, e quella corrisposta con riferimento alla data del sinistro, senza che possa tenersi conto degli aumenti di essa sopravvenuti in corso di causa, in quanto, sia la misura del danno sia l'espressione monetaria della rendita che da tale misura deve essere detratta, debbono essere agganciate esclusivamente alla situazione quale si presentava alla data dell'evento dannoso.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 07/12/1923 num. 2590 art. 9 CORTE COST., Legge 19/01/1963 num. 15 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)