Sez. 3, Sentenza n. 1474 del 11/02/1988 (Rv. 457565 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL LAVORATORE - DETRAZIONE DELLA RENDITA GIÀ ATTRIBUITA AL LAVORATORE DALL'INAIL - CALCOLO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DAL LAVORATORE - DETRAZIONE DELLA RENDITA GIÀ ATTRIBUITA AL LAVORATORE DALL'INAIL - CALCOLO - CRITERI.*
La norma contenuta nell'art. 10, comma sesto e settimo, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la quale proibisce il cumulo del risarcimento del danno e del trattamento previsto dalle norme sull'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che comportano l'erogazione di una rendita a favore dell'infortunato, va interpretata nel senso che la rendita da defalcare, previa capitalizzazione, dall'ammontare complessivo del risarcimento rivalutato con riguardo alla data della decisione, è quella corrispondente ai parametri di guadagno del momento dell'infortunio, senza che possa tenersi conto delle successive modifiche o riliquidazione che costituiscono non un ulteriore risarcimento, ma soltanto una diversa espressione monetaria della stessa reintegrazione patrimoniale già attribuita. (V 3503/86, mass n 446446; (V 2223/85, mass n 440104; (V 5085/80, mass n 408943; (V 5684/78, mass n 395474).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 com. 6 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)