Sez. 3, Sentenza n. 1885 del 14/06/1972 (Rv. 358939 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE - COLPA - CONCORSO DEL DANNEGGIATO - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA COMUNE DI TUTTI I CONDUCENTI SCONTRATISI - LIMITI - GRADUAZIONE DELLE COLPE NEI RAPPORTI INTERNI - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - CORRISPONDENTE - ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELL'AUTORE DELL'ILLECITO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE - COLPA - CONCORSO DEL DANNEGGIATO - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI COLPA COMUNE DI TUTTI I CONDUCENTI SCONTRATISI - LIMITI - GRADUAZIONE DELLE COLPE NEI RAPPORTI INTERNI - COMPORTAMENTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO - CORRISPONDENTE - ATTENUAZIONE DELLA RESPONSABILITA DELL'AUTORE DELL'ILLECITO.*
In tema di responsabilita civile, secondo il regime della causalita giuridica, tutti gli antecedenti di un evento sono da considerare causa di esso; il che, applicato alla condotta umana antigiuridica nel campo della circolazione stradale, giustifica sia la presunzione di colpa comune di tutti i conducenti coinvolti in uno scontro, sia la pari incidenza delle responsabilita nei riguardi di chiunque abbia posto in essere le condizioni del verificarsi di un evento dannoso. L'astratto rigore di tale principio non esclude, tuttavia, che, pure ricollegandosi le conseguenze dell'atto illecito al complesso degli antecedenti che lo hanno determinato, e, quindi, con presunzione di eguale incidenza causale nei riguardi del danneggiato in base al principio della condicio sine qua non, si possa, nei rapporti interni, per i vari corresponsabili, graduare la misura di ciascuna responsabilita in riferimento alla gravita delle componenti soggettive e oggettive delle singole condotte antigiuridiche. A maggior ragione tale valutazione deve essere effettuata laddove, sussistendo elementi concreti di superamenti della presunzione nei confronti del danneggiato, risulti che abbia anche egli contribuito con un comportamento antigiuridico o imprudente al verificarsi dell'evento: in tal caso, per il principio della cosiddetta compensazione delle colpe, la responsabilita dell'autore del fatto illecito viene attenuata in misura pari a quanto nella produzione delle conseguenze dannose sia riferibile alla imprudenza della stessa vittima. Tale ipotesi e del tutto differente da quella prevista dall'art 1227, secondo comma, cod civ, che si riferisce alle conseguenze di ulteriore aggravamento del danno dopo la gia verificatasi consumazione dell'atto lesivo che lo produce (con o senza il concorso del danneggiato): la norma sostanzialmente si riferisce a determinate conseguenze del fatto illecito che solo mediatamente si ricollegano a questo, di cui costituiscono una manifestazione straordinaria o anomala, riferibile ad un comportamento negligente del danneggiato, eziologicamente autonomo rispetto alla causa primaria dell'atto illecito. (V 3402'69, mass n 343485).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)