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Sez. 3, Sentenza n. 3402 del 17/10/1969 (Rv. 343485 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL DANNEGGIANTE - CONDIZIONI - CIRCOLAZIONE STRADALE- INVESTIMENTO DI PEDONE SULLE STRISCE PEDONALI.*
Stato
decisa il 1969-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343485-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA DEL DANNEGGIANTE - CONDIZIONI - CIRCOLAZIONE STRADALE- INVESTIMENTO DI PEDONE SULLE STRISCE PEDONALI.*

Il fatto colposo del danneggiato, che esclude o diminuisce il risarcimento del danno da responsabilita contrattuale o extracontrattuale, consiste in un comportamento materiale, commissivo od omissivo, (elemento oggettivo) del danneggiato, qualificato dall'elemento soggettivo della colpa. Tale fatto e esclusivo della responsabilita del preteso danneggiante, se si inserisce nella serie causale posta in essere dalla condotta di questo e la spezza, costituendo da solo una causa prossima sopravvenuta di per se sola idonea a determinare l'evento dannoso. Ove, invece, il fatto medesimo si inserisca nella serie causale posta in essere dalla condotta del danneggiante senza rompere il rapporto di causalita tra l'Azione od omissione di questo e l'evento di danno deve essere collegato ad entrambe le cause, il danneggiato deve sopportare in proprio la parte di danno che e effetto della causa da lui stesso posta in essere con la sua condotta. (nella specie, un pedone, disceso da una vettura tramviaria, si era accinto ad attraversare la strada sull'apposito passaggio pedonale, regolato da semaforo, che in quel momento gli dava via libera, ma, a circa un metro dal marciapiede era stato investito da un'automobile, sopravvenuta a forte velocita, che aveva proseguito la marcia nella propria direzione, nonostante che il semaforo in tale direzione segnava luce rossa. I giudici di merito avevano ritenuto il concorso di colpa del pedone nella misura di un quinto, rilevando che egli si era accinto all'attraversamento senza accertarsi se, sulla strada sulla quale si immetteva, fossero per sopraggiungere veicoli. Il SC, ha censurato tale ragionamento, rilevando che il pedone non poteva non fare affidamento sul segnale semaforico che, dando via libera ai pedoni sul passaggio pedonale, obbligava i conducenti dei veicoli a fermarsi prima di detto passaggio, e che non era stato accertato se la situazione di pericolo fosse stata segnalata al pedone- ad es con segnalazione acustica- onde porlo in grado di usare la prudenza che in concreto era necessaria, cioe di fermarsi, ed ha enunciato il principio che precede). (V. 555-68, massima n 331663 264-67, massima n 326056 2751-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)