Sez. 5, Sentenza n. 16436 del 15/07/2009 (Rv. 609175 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Proroga dei termini in materia tributaria per mancato funzionamento degli uffici finanziari - D.m. attestante il mancato funzionamento degli uffici ex art. 1 del d.l. n. 498 del 1961 - Natura - Atto amministrativo meramente ricognitivo - Conseguenze - Produzione del decreto nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
Al fine della proroga dei termini per effetto del mancato funzionamento degli uffici finanziari, nella disciplina di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, il d.m. attestante il periodo di detto mancato funzionamento costituisce un atto meramente amministrativo, privo di valore normativo, che il giudice, quindi, non è tenuto a conoscere od acquisire e che non può essere prodotto per la prima volta in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 CORTE COST., Legge 02/12/1975 num. 576 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)