Sez. 2, Sentenza n. 8114 del 27/07/1999 (Rv. 528980 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Determinazione del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Ricorso all'equità - Ammissibilità - Censurabilità della relativa statuizione in sede di legittimità - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO
La determinazione del maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., ferma l'ammissibilità del ricorso al notorio quanto alla sussistenza e all'ammontare della svalutazione, può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., con giudizio soggetto, in sede di legittimità, al solo controllo della logicità della motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)