Sez. L, Sentenza n. 11356 del 17/11/1993 (Rv. 484370 - 01)
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno | Determinazione del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Ricorso all'equità ex art. 432 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno
La determinazione del maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., ferma l'ammissibilità del ricorso al notorio quanto all'esistenza ed all'ammontare della svalutazione, può essere dal giudice effettuata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 432 cod. proc. civ., con giudizio soggetto, in sede di legittimità, al solo controllo della logicità della motivazione. (Principio affermato in relazione a credito previdenziale per il quale, con statuizione non impugnata, era stata esclusa l'applicabilità dell'art. 429 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)