Sez. 4, Sentenza n. 5371 del 30/01/1987 Ud. (dep. 30/04/1987) Rv. 175847 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - IMPUGNAZIONE - DIBATTIMENTO - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELLO IMPUTATO A COMPARIRE - GIUSTIFICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO - PROVA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE: ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA E RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PRETORE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO PENALE DI CONDANNA - IMPUGNAZIONE - DIBATTIMENTO - LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELLO IMPUTATO A COMPARIRE - GIUSTIFICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO - PROVA SUCCESSIVA ALLA SENTENZA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE: ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA E RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL PRETORE.*
In tema di opposizione a decreto penale, qualora risulta provata la legittimità dell'impedimento dell'imputato a presentarsi all'udienza, la sentenza pretorile di esecuzione del decreto penale di condanna deve essere annullata, con restituzione degli Atti al pretore perché proceda al giudizio di merito. A tale legittimità non è di ostacolo la circostanza che l'opponente non abbia fornito la giustificazione dello impedimento prima o nel corso dell'udienza, sempre che il ritardo nella relativa comunicazione sia dovuto a causa di forza maggiore, sicché non sia ascrivibile a colpa dello stesso opponente o della sua difesa. (Conf mass n 119374).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)