Sez. 5, Sentenza n. 959 del 27/09/1971 Ud. (dep. 24/11/1971) Rv. 119374 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO-OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - PROVA DEL CASO FORTUITO O DELLA FORZA MAGGIORE - VA RIFERITA ALL'ASSENZA DELL'IMPUTATO E ALLA IMPOSSIBILITA DI PORTARE A CONOSCENZA DEL GIUDICE L'IMPEDIMENTO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO-OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - PROVA DEL CASO FORTUITO O DELLA FORZA MAGGIORE - VA RIFERITA ALL'ASSENZA DELL'IMPUTATO E ALLA IMPOSSIBILITA DI PORTARE A CONOSCENZA DEL GIUDICE L'IMPEDIMENTO.*
L'annullamento della sentenza che ha ordinato l'esecuzione del decreto penale per mancata comparizione dell'opponente e possibile solo quando si dimostri non solo che la mancata comparizione fu dovuta a caso fortuito od a forza maggiore, ma anche che non ricorra nella condotta dell'opponente alcuna colpa sia in ordine alle cautele adottate per essere presente in udienza, sia in ordine alle misure adottate per portare l'impedimento a tempestiva conoscenza del giudice dell'opposizione e porlo in grado di effettuare gli opportuni eventuali controlli. (Conf 115642, anno 1970 ed ivi citata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)