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Sez. 2, Sentenza n. 5926 del 15/06/1999 (Rv. 527504 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Criterio della prevenzione - Fissazione nel regolamento edilizio locale delle distanze con riferimento ai confini - Applicazione parziale del principio della prevenzione.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527504-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra costruzioni, qualora lo strumento urbanistico locale riconosca al preveniente soltanto alcune facoltà nell'intraprendere la costruzione, lo stesso preveniente non può pretendere di allontanarsi dal modello legale, perché l'esigenza che sta a base della disciplina (assicurare un più armonico sviluppo edilizio) non può essere derogata dai privati.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)