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Sez. 2, Sentenza n. 7754 del 24/06/1992 (Rv. 477902 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza) | Fissazione nel regolamento locale delle distanze nelle costruzioni con riferimento ai confini - Previsione nello stesso regolamento di costruzioni in aderenza o in appoggio - Parziale applicazione del principio della prevenzione - Facoltà di scelta consentita al primo costruttore -
Stato
decisa il 1992-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477902-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Criterio della prevenzione (costruzione sul confine o con distacco) - Regolamenti edilizi (incidenza)

In tema di distanze nelle costruzioni, ove il regolamento locale, pur fissando la distanza con riferimento ai confini, consente anche costruzioni in aderenza od in appoggio, il principio della prevenzione trova una parziale applicazione essendo consentita al primo costruttore la scelta tra costruire rispettando la distanza legale dal confine oppure sul confine. Tuttavia analoga facoltà di scelta non compete a chi abbia costruito a distanza inferiore a quella legale dal confine, avendo la norma che consente costruzioni sul confine lo scopo di ripartire equamente tra i costruttori confinanti la distanza dal confine ovvero di eliminarla, ma sempre in modo paritetico cioè con costruzioni in aderenza od in appoggio esclusivamente erette sulla linea di confine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)