Sez. L, Sentenza n. 18264 del 30/07/2013 (Rv. 627290 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Disciplina di cui all'art. 1751 cod. civ. - Indennità di cui al comma primo - Risarcimento di cui al comma quarto - Distinzioni - Conseguenze.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE
L'art. 1751 cod. civ. fa derivare, dalla cessazione del rapporto di agenzia, due diverse conseguenze economiche: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), che dà diritto all'indennità prevista nel primo comma, e quella, prevista dal quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale; tali distinte ipotesi possono cumularsi, ove nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1751 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)