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Sez. L, Sentenza n. 9426 del 10/04/2008 (Rv. 602761 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE | Art. 1751, quarto comma, cod. civ. - Interpretazione - Diritto all'eventuale risarcimento dei danni - Riferibilità a danni ulteriori da fatto illecito - Necessità - Art. 1751, primo comma, cod. civ. - Danno da fatto lecito derivante dalla cessazione del rapporto - Cumulabilità con gli anzidetti danni da illecito - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602761-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITÀ - IN GENERE

L'art. 1751, quarto comma, cod. civ., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del "diritto all'eventuale risarcimento dei danni", si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc.), giacché detta disposizione configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito (cessazione del rapporto) contemplato dal primo comma dello stesso art. 1751 cod. civ., con il quale può pertanto cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto all'agente il risarcimento dei danni - da interruzione dell'attività professionale ed alla vita di relazione - in ragione della sola illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia da parte del preponente e non già in forza di un ulteriore e diverso fatto illecito da ascriversi alla condotta del preponente medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)