Sez. 6, Sentenza n. 9956 del 17/06/2016 Ud. (dep. 28/02/2017) Rv. 269715 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991 - Compatibilità con il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione del reato e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. (Nella fattispecie, la Corte ha ravvisato l'esercizio del metodo mafioso, da parte dei membri dell'associazione dedita alla cessione di stupefacenti, nell'acquisizione delle "piazze di spaccio", nelle modalità del controllo della gestione del traffico della droga, nella finalità di avvantaggiare l'associazione camorristica egemone nella costituzione di un monopolio dello spaccio nonché nella partecipazione ai relativi utili di detto gruppo criminale, che assicurava protezione dalle pretese di organizzazioni contrapposte).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)