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Sez. 6, Sentenza n. 1783 del 29/10/2014 Ud. (dep. 15/01/2015) Rv. 262093 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Circostanza aggravante speciale di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 conv. in l. n. 203 del 1991 - Metodo mafioso - Nozione - Elementi costitutivi - Fattispecie in tema di associazione dedita al narcotraffico.
Stato
decisa il 2014-10-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262093-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203, l'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. è nozione che si determina avendo riguardo ai profili costitutivi dell'azione propria dell'associazione di tipo mafioso, consistenti nell'impiego della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, con la conseguenza che gli ulteriori aspetti presi in considerazione dall'art. 416 bis cod. pen. non assumono valore qualificante. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'aggravante in questione potesse essere riferita ai componenti di un'associazione dedita al narco-traffico avendo riguardo al modulo di funzionamento interno del sodalizio o alla presenza nello stesso di soggetti partecipi anche ad una organizzazione di tipo mafioso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)