Sez. 1, Sentenza n. 432 del 17/01/2002 (Rv. 551584 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Funzione - Determinazione - Criteri - Impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento - Accertamento - Elementi di valutazione - Astrattezzà - Esclusione - Effettività e concretezza - Necessità - Sussistenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Ai fini dell'attribuzione e dell'assegno di divorzio, l'impossibilità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati mezzi di sostentamento per ragioni obiettive, (che costituisce ipotesi non già alternativa, bensì esplicativa rispetto a quella della mancanza dei mezzi - in quanto rivolta a chiarire che detta indisponibilità non deve essere imputabile al richiedente -) va accertata con riferimento alla finalità perseguita del legislatore di far sì che le condizioni economiche del coniuge più debole non risultino deteriorate per il solo effetto del divorzio. Una tale indagine, deve essere condotta in sede di merito, e deve esprimersi sul piano della concretezza e dell'effettività, tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (nel caso di specie la corte ha confermato la decisione del giudice del merito che aveva tenuto conto del fatto che il coniuge più debole, che non aveva altre entrate oltre l'assegno di divorzio ed altri beni oltre la casa d'abitazione, a causa dell'età, non aveva concreta possibilità di reperire adeguata attività lavorativa che gli consentisse il mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)