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Sez. L, Sentenza n. 9729 del 07/10/1997 (Rv. 508584 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Rinuncia al trattamento pensionistico dopo l'accoglimento della relativa domanda - Inammissibilità - Applicabilità del principio alla rinuncia al ricorso contro la revoca della pensione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508584-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE

Così come, per effetto del principio di indisponibilità dei diritti pensionistici (art. 69 legge n. 153 del 1969), l'interessato non può rinunciare ad un determinato trattamento pensionistico, pur subordinato alla presentazione della relativa domanda, dopo che si sia perfezionato il procedimento amministrativo con la comunicazione dell'atto terminale di riconoscimento del diritto, analogamente l'assicurato non può rinunciare al ricorso proposto contro la revoca della pensione di invalidità, motivata con il riadattamento lavorativo, dopo la comunicazione dell'annullamento dell'atto di revoca, annullamento che comporta un intrinseco riferimento anche nel "quantum" alla prestazione precedentemente in godimento, salvi i successivi e più aggiornati calcoli di riliquidazione. (Sulla base del riportato principio la S.C. ha annullato la decisione di merito che, ritenuta l'efficacia della rinuncia al cennato ricorso, aveva accolto la domanda, successivamente proposta, diretta all'attribuzione di un assegno di invalidità).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 69 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)