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Sez. L, Sentenza n. 727 del 04/02/1985 (Rv. 438938 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE E MISURA ED ENTITÀ DELLA STESSA - ACCERTAMENTI RISPETTIVI - DISTINZIONE EX ART. 78 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'I.N.P.S. DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALL'AN - EFFICACIA COSTITUTIVA - POSIZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO - RINUNCIA AL TRATTAMENTO RICONOSCIUTOGLI O MUTAMENTO, A SUA SCELTA, CON ALTRO PIÙ FAVOREVOLE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438938-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I.N.P.S. - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE E MISURA ED ENTITÀ DELLA STESSA - ACCERTAMENTI RISPETTIVI - DISTINZIONE EX ART. 78 DEL R.D. N. 1422 DEL 1924 - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO DA PARTE DELL'I.N.P.S. DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALL'AN - EFFICACIA COSTITUTIVA - POSIZIONE DEL SOGGETTO INTERESSATO - RINUNCIA AL TRATTAMENTO RICONOSCIUTOGLI O MUTAMENTO, A SUA SCELTA, CON ALTRO PIÙ FAVOREVOLE - INAMMISSIBILITÀ.*

Alla stregua dell'art. 78 del R.d. 28 agosto 1924 n. 1422 (regolamento per l'esecuzione del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3184, concernente provvedimenti per l'Assicurazione obbligatoria contro l'Invalidità e la vecchiaia), il cui secondo comma distingue fra accertamento dell'esistenza del diritto alla prestazione previdenziale e accertamento (a sua volta articolato nelle fasi dell'assegnazione provvisoria e definitiva) della misura ed entità della medesima, l'accertamento - da parte dell'i.N.P.S. - del diritto dell'assicurato in ordine all'an ha efficacia costitutiva indipendentemente dalla Determinazione del quantum. Consegue che l'interessato, una volta reso edotto dell'avvenuto accertamento del suo diritto ad un determinato trattamento pensionistico (al qual fine non è necessaria la spedizione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, prevista, invece, per l'ipotesi in cui la domanda di pensione non possa essere accolta), ha una posizione di diritto soggettivo consolidata e non può rinunciare al trattamento riconosciutogli o mutarlo, a sua scelta, con altro più favorevole, a decorrere da un diverso momento. (V 5900/81, mass n 416655; (V 2303/80, mass n 405979; (V 5484/77, mass n 389134).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3184, Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)