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Sez. 3, Sentenza n. 16229 del 03/08/2005 (Rv. 584848 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Disciplina della competenza delle sezioni stralcio - Cause già rimesse in decisione - Devoluzione alle nuove sezioni - Condizioni - Rimessione sul ruolo per la sola pronunzia del dispositivo in udienza - Decisione da parte dello stesso giudice - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584848-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

Con riferimento alla competenza delle sezioni stralcio modificata dalla legge n. 479 del 1999, il giudizio civile pretorile, già rimesso a decisione alla data di entrata in vigore della legge n. 276 del 1997, e poi rimesso sul ruolo a seguito di mutamento di rito (trattandosi di causa in materia di locazione), con fissazione dell'udienza per la lettura del dispositivo, non deve essere attribuito alla sezione stralcio. Infatti, a norma dell'art. 4 della citata legge n.479 i giudizi giunti alla fase della decisione vanno attribuiti alle sezioni stralcio soltanto nell'ipotesi in cui siano successivamente rimessi in istruttoria, così attribuendo rilevanza alla retrocessione della causa alla fase istruttoria, retrocessione che, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ., opera solo nel caso in cui l'ordinanza di rimessione sul ruolo dispone per l'ulteriore istruttoria e non quando, come nella specie, il pretore, ferma la vigenza della fase decisoria, abbia fissato l'udienza al solo fine di pronunciare la sentenza mediante lettura del dispositivo, con esclusione di ogni eventuale attività di parte o d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447, Legge 22/07/1997 num. 276 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)