Sez. 3, Sentenza n. 20623 del 07/10/2011 (Rv. 620477 - 01)
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Sezioni stralcio - Devoluzione delle cause a tali sezioni - Momento determinante per detta devoluzione - Decisione della causa - Mancata assegnazione alla sezione stralcio - Incompetenza funzionale - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - IN GENERE
Per stabilire se la controversia debba essere decisa dal tribunale nella composizione ordinaria o dalle sezioni stralcio di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276, occorre avere riguardo alla data in cui la stessa viene effettivamente decisa, restando irrilevante la precedente rimessione al collegio con successiva prosecuzione dell'istruttoria. In ogni caso, posto che la sezione stralcio non costituisce un diverso organo di giustizia all'interno dell'ufficio giudiziario, ma una sua articolazione istituita con finalità di migliore distribuzione e più rapida definizione degli affari, la mancata devoluzione della causa alla sezione suddetta non integra un'ipotesi d'incompetenza funzionale ma una mera irregolarità, sanabile nei limiti previsti dall'art. 157 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Legge 22/07/1997 num. 276 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)