Sez. L, Sentenza n. 13401 del 18/12/1992 (Rv. 480050 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) | Attività di propagandista scientifico - Carattere subordinato ovvero autonomo - Accertamento - Criteri - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni)
L'attività di propagandista scientifico può essere svolta sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (ove ricorrano gli elementi della subordinazione al potere gerarchico e disciplinare dell'imprenditore e dell'assunzione del rischio dell'attività) oppure nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo; l'accertamento delle concrete modalità della prestazione, ai fini della ravvisabilità o meno della subordinazione, è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da adeguata motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)