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Sez. L, Sentenza n. 29 del 03/01/1995 (Rv. 489502 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Attività di propagandista scientifico - Riferibilità al lavoro subordinato o al lavoro autonomo - Accertamento relativo - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1995-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489502-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

L'attività di propagandista scientifico può essere svolta sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato (ove ricorrano gli elementi della subordinazione al potere gerarchico e disciplinare dell'imprenditore e dell'assunzione del rischio dell'attività) oppure nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo; l'accertamento delle concrete modalità della prestazione, ai fini della ravvisabilità o meno della subordinazione, se sorretta da adeguata motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha ritenuto irrilevanti ai fini della prova del vincolo della subordinazione l'obbligo del propagandista di riferire periodicamente alla società sull'attività svolta, di avvisare in caso di assenza dal lavoro e di effettuare ogni giorno un determinato numero di visite).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)