diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 23593 del 17/10/2013 (Rv. 628018 - 01)

SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Legittimazione del superficiario ad agire per l'accertamento della comunione su strada poderale e la rimozione degli ostacoli posti da alcuni frontisti - Litisconsorzio di tutti i frontisti e del "dominus soli" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628018-01

SUPERFICIE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il superficiario, in ragione della natura "proprietaria" del diritto di superficie, può agire per l'accertamento della "communio incidens" su una strada poderale a servizio della costruzione e per la rimozione degli ostacoli materiali frapposti all'accesso da altri frontisti, esercitando, in tal modo, una "negatoria servitutis", rispetto alla quale non sussiste necessità di litisconsorzio di tutti i comproprietari latistanti, atteso che l'accertamento e la condanna sono utilmente pronunciati tra le parti in giudizio; egli non è tenuto, in particolare, a chiamare in causa il titolare del suolo, in applicazione analogica dell'art. 1012, secondo comma, cod. civ., essendo la posizione del "dominus soli" diversa da quella del nudo proprietario, in quanto l'usufrutto è un diritto reale limitato nel tempo e nelle facoltà, mentre la superficie può essere perpetua ed attribuisce al superficiario facoltà dominicali piene e stabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 1012, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)